IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                      DELEGATO ALLO SPETTACOLO
  Visti il comma 1 dell'art. 10, il comma 5 dell'art. 17, il comma  1
dell'art.  19  e il comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994,
n. 153;
  Visto il decreto-legge 29 marzo 1995,  n.  97,  di  riordino  delle
funzioni  in  materia  di  turismo,  spettacolo e sport convertito in
legge 30 maggio 1995, n. 203, ed in particolare il comma 10 dell'art.
10, che ha modificato il comma 5 dell'art. 17  del  decreto-legge  n.
26/1994 convertito in legge n. 153/1994;
  Considerato   che   la   successione  delle  norme  in  materia  di
cinematografia,  e  di  riordino  dell'assetto  istituzionale   delle
competenze  in  materia  di  turismo,  spettacolo  e  sport, circa la
concessione dei contributi in conto  interessi  di  cui  al  comma  5
dell'art.  17  del  decreto-legge  n.  26/1994 convertito in legge n.
153/1994 per la sua ampiezza  e  specificita'  costituisce  un  nuovo
sistema normativo, che introduce la possibilita' di intervenire anche
in  favore  dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche
cinematografiche,  prevedendo   nuovi   e   differenti   sistemi   di
determinazione del contributo sugli interessi;
  Considerato,  quindi,  che e' necessario fissare nuove modalita' di
attuazione per la concessione dei contributi sugli interessi ai sensi
e per gli effetti del  piu'  volte  citato  art.  17,  comma  5,  del
decreto-legge   n.  26/1994,  convertito  in  legge  n.  153/1994,  e
successive modificazioni e integrazioni;
  Sentito il Comitato per il credito cinematografico nella seduta del
31 ottobre 1995 e in quella del 19 aprile 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contributo in conto interessi di cui all'art. 17, comma  5,  del
decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, potra' essere  concesso  sui  mutui
stipulati  con  enti creditizi in relazione alla durata del contratto
di mutuo e comunque per un periodo non superiore a due  anni  per  le
attivita'   di   produzione,  distribuzione  ed  esportazione  e  non
superiore ai periodi  indicati  nell'art.  19  del  decreto-legge  n.
26/1994  convertito  in legge n. 153/1994 per le industrie tecniche e
nell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 29 marzo 1994 per le sale cinematografiche.